DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 502 (GU n. 025 del 01/02/1999)
Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Ecologia.
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Art. 4. Ingredienti particolari
1 . Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dall'articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
2 . Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.
3 . Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.
4 . Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.
5 . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
6 . Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.
7 . Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
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Comunque, non è un discorso fondamentale. Alla fine c'entra poco o nulla con la storia della brioche (a meno che non si voglia fare della psicoanalisi).