Legge 4.7 67 n580 – Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.
Art. 8
E’ denominato “semola di grano duro” o semplicemente “semola”, il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
E’ denominato “semolato di grano duro” o semplicemente “semolato”, il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l’estrazione della semola.Statistiche: Inviato da rucoletta — 23/03/2006, 0:59
]]>